La Circolare INAIL n. 17 del 29 aprile 2026, relativa a “Certificati di infortunio. Ripresa del lavoro. Infortuni”, introduce alcuni utili chiarimenti ma richiede, al tempo stesso, alcune precisazioni inerenti alle peculiari caratteristiche professionali che riguardano il medico competente.
La circolare ribadisce che il lavoratore può riprendere l’attività al termine della prognosi indicata nell’ultimo certificato trasmesso all’INAIL, senza necessità di un certificato “definitivo”, prassi peraltro già in vigore. Tuttavia il testo aggiunge che, per valutare lo stato di salute del lavoratore e l’idoneità alla mansione, “può essere attivata la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente”. Tale formulazione non rispecchia pienamente il quadro normativo vigente in quanto il coinvolgimento del medico competente è limitato a quanto previsto dall’art. 41, comma 2, lett. e‑ter) del D.lgs. 81/2008, come modificato dalla L. 203/2024, e cioè alla visita medica precedente alla ripresa del lavoro solo dopo assenze per motivi di salute superiori a 60 giorni continuativi, con obbligo di esprimere comunque un giudizio di idoneità qualora la visita non sia ritenuta necessaria. Detta visita, inoltre, è applicabile esclusivamente ai lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria ed è obbligatoriamente finalizzata alla verifica dell’idoneità alla mansione specifica.
In tutti gli altri casi, quindi, non sussiste alcun obbligo automatico di valutazione delle condizioni cliniche o anatomo-funzionali del lavoratore al suo rientro al lavoro, restando pur sempre possibile – per i dipendenti soggetti a sorveglianza sanitaria – richiedere una verifica dell’idoneità alla mansione ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. c) con la cosiddetta “visita su richiesta”.
Al proposito va rammentato, inoltre, che l’art. 5 della L. 300/1970 vieta al datore di lavoro qualsiasi accertamento diretto sull’infermità del lavoratore, riservando tali controlli agli enti pubblici competenti. Pertanto, occorre fare attenzione affinché la cessazione del periodo di inabilità temporanea concesso dall’INAIL possa tradursi in richieste improprie di certificazioni o valutazioni aggiuntive da parte del medico competente.
Di seguito la circolare precisa che, nel caso di richiesta della ripresa anticipata del lavoro rispetto alla prognosi iniziale, si renda necessario un certificato che attesti la condizione clinico‑funzionale del lavoratore, rilasciabile da “qualunque medico”.
Anche a tale riguardo va precisato che tale certificazione riguarda esclusivamente il rapporto assicurativo INAIL e sarebbe opportuno non coinvolgesse il medico competente, al fine di evitare indebite sovrapposizioni tra funzioni certificative, medico‑legali e prevenzionistiche.
In conclusione, la Circolare INAIL n. 17/2026 chiarisce aspetti assicurativi relativi alla certificazione di infortunio ma non introduce nuovi obblighi per il medico competente, il cui intervento resta circoscritto ai casi previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., evitando automatismi non contemplati dalla norma, comportamenti incongrui e potenziali violazioni della Legge 300/70 (cd statuto dei lavoratori).

