CONDIZIONI E CONTRADDIZIONI OPERATIVE SULLE ATTIVITA’ DEI MEDICI COMPETENTI “NELLA FASE 2”

Condivido con voi questo interessante spunto dei colleghi Giuseppe Di Loreto (referente Area Medici Competenti Co.Si.P.S. della Regione Lazio) e Angelo Sacco della ASL Roma 2 elaborato insieme all’Avvocato Lorenzo Fantini, esperto in Sicurezza del Lavoro e a Gabriele Di Loreto Laureando in Economia del Lavoro presso l’Università Roma tre.

Gli autori hanno presentato una precisa e puntuale disamina della rapida evoluzione di disposizioni governative in materia di sicurezza lavorativa legate alle fasi della pandemia da Coronavirus mettendo in evidenza difficoltà di gestione della fase emergenziale  legata al fatto che gran parte di queste disposizioni sono state emanate pensando alle grandi imprese che hanno evidentemente minori difficoltà ad aderire a norme complesse e costose . Sono state poi esaminate le modalità e le condizioni operative dei medici competenti nel nostro Paese evidenziando i dati relativi al numero dei medici competenti attivi sul territorio nazionale e il numero di visite effettuate per tipologia di rischio nel 2018 in riferimento all’art.40 allegato3B e la diversa tipologia di rapporto di lavoro dei medici competenti italiani che risultano in gran parte libero professionisti con solo il 15% di medici a rapporto di dipendenza.

Si evidenzia che in gran parte l’attività lavorativa è attuata da “microimprese” che si avvalgono generalmente della consulenza dei medici competenti che operano in regime libero professionale (sia a livello individuale sia presso società di servizi alle imprese).

E’ stata inoltre esaminata la consuetudine di gare d’appalto al ribasso indette da parte di imprese private e di Pubblica Amministrazione per il servizio di sorveglianza sanitaria in cui prevale il criterio del “prezzo più basso” in maniera difforme a quanto previsto dal codice degli appalti per le prestazioni di natura intellettuale che, come tale non può essere considerato un servizio standardizzato e quindi in alcun modo può essere consentito l’utilizzo del criterio del prezzo più basso ma in questo caso deve essere considerata l’offerta economicamente più vantaggiosa, cosa ampiamente contestata più volte da questa O.S. tramite lo studio legale Porpora.

Molto interessanti sono poi le considerazioni conclusive e qui mi soffermo in modo particolare su un punto, le grandi difficoltà gestionali ed economiche incontrate normalmente dalle “microimprese” per aderire a tutte le incombenze legate all’applicazione del D.Lg.vo 81/08 e le difficoltà anche incontrate dal singolo medico competente soprattutto quando deve relazionarsi con queste “microimprese”.

Gli autori lanciano una interessante proposta; queste microaziende avrebbero una convenienza alla cooperazione tramite rappresentanze di categoria (Associazioni, Confederazioni, etc.) che potrebbero promuovere idonee convezioni/accordi con singoli professionisti (e qui credo sia necessaria la previsione di un “contratto tipo”) o con accreditate società di servizi. Questa soluzione, in passato già caldeggiata dalle principali società scientifiche italiane , avrebbe il vantaggio che queste società dovrebbero essere certificate ed eventualmente iscritte ad un Albo Nazionale con periodiche verifiche di organi nazionali e/o regionali, e rispettare una serie di requisiti per l’iscrizione e il mantenimento nell’albo, tra le quali la direzione sanitaria affidata ad un medico del lavoro e il rispetto di alcuni obblighi tra i quali quello delle condizioni di lavoro e dell’equo compenso dei professionisti impiegati.

Non mi dilungo ulteriormente e vi auguro una buona lettura auspicando che questo documento possa essere spunto di una più ampia riflessione con i colleghi del Sindacato per esprimere il nostro punto di vista nell’ambito di dialoghi con enti e associazioni per una revisione normativa.

Il Coordinatore Co.Si.P.S.

Dott. Ernesto Cappellano

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