Nel mese di Febbraio di quest’anno il sindacato dei medici CIMO, sollecitato dall’Area MC del Coordinamento Sindacale Professionisti della Sanità (Co.Si.P.S.), aveva posto alla Commissione per gli Interpelli in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 81/08 alcuni quesiti riguardanti l’attività professionale dei “medici competenti”, con riferimento all’art. 40 del decreto citato e alla trasmissione delle informazioni relative ai dati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. Come noto, infatti, la normativa attuale obbliga il Medico Competente a trasmettere entro il 31 Marzo di ogni anno tali dati, in forma aggregata, per quanto è stato effettuato nell’anno precedente per tutte le imprese nelle quali è prevista la sorveglianza sanitaria. Tale adempimento è sanzionato in via amministrativa in caso di mancata esecuzione e l’invio delle informazioni deve avvenire esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma informatica dedicata del portale INAIL sul web, come indicato da successivi decreti attuativi interministeriali.
L’Interpello poneva due quesiti specifici, relativi a condizioni non contemplate dalla vigente legislazione ma che possono concretamente realizzarsi e sulle quali non vi è uniformità di vedute e cioè:
– a quale Medico Competente spetti la comunicazione dei dati sanitari aggregati nel caso di avvicendamento avvenuto prima della data di scadenza dell’invio (il 31 marzo di ogni anno);
– se l’invio dei dati deve essere effettuato anche qualora nell’anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria (evenienza non impossibile, seppure non frequente).
Per ciascuna delle due istanze erano state individuate le attuali criticità ed era stata configurata una possibile soluzione interpretativa, alla luce dell’esperienza condotta negli anni dai medici che si occupano della tutela della Salute e Sicurezza nel mondo del lavoro: per il primo item veniva proposto di porre in carico l’obbligo di trasmissione dei dati al Medico Competente nominato dal datore di lavoro al momento dell’invio degli stessi e/o comunque al 31 marzo di ogni anno, per il secondo di evitare l’invio dei dati nel caso in cui non fossero stati effettuati controlli sanitari nell’anno precedente.
Nella seduta dello scorso 2 dicembre la Commissione ha preso in esame l’istanza formulata da CIMO e ha deliberato la risposta, che costituisce l’Interpello n. 8/2019.
Nel testo della Commissione, dopo un breve riepilogo delle domande poste e della legislazione vigente – richiamato anche il disposto della sezione FAQ dedicata alla trasmissione dell’Allegato 3B presente sul sito Internet dell’INAIL – viene quindi precisato quanto segue: “… per quanto attiene il primo quesito … l’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, non disciplina il caso specifico dell’avvicendamento dei medici competenti nel corso dell’anno, ai fini della trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. Tuttavia, in un’ottica prettamente operativa, si segnala che l’INAIL ha già fornito (sul proprio sito istituzionale) indicazioni al riguardo, precisando che: “L’obbligo sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell’anno interessato dalla raccolta delle informazioni, che devono essere trasmesse entro il trimestre dell’anno successivo”. Per quanto concerne il secondo quesito, in base ad un’interpretazione letterale del citato articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, l’obbligo permane anche nel caso in cui non sia stata effettuata sorveglianza sanitaria nell’anno di riferimento, tenuto conto che il modello 3B prevede l’inserimento di ulteriori informazioni anche di carattere più generale …”
Si tratta di una indicazione che chiarisce bene entrambi i punti controversi e che d’ora in poi sarà necessario tenere presente nell’operato quotidiano da parte di tutti i medici competenti.
In conclusione, fermo restando quanto già esposto e l’intenzione di continuare a lavorare per migliorare la condizione dei medici competenti, semplificando laddove possibile gli adempimenti burocratici e preservando la qualità e la professionalità delle prestazioni rese, si invitano tutti i colleghi a tenere conto di quanto stabilito dalla Commissione per adeguarsi alle disposizioni interpretative poste, possibilmente cercando di mantenere gli avvicendamenti e/o le cessazioni di incarico prima del mese di Dicembre di ogni anno al fine di evitare spiacevoli equivoci o possibili contenziosi.
Si ringrazia la commissione per gli interpelli e il Presidente della Commissione dott.ssa Palatucci per l’importante chiarimento.
di seguito è possibile scaricare l’interpello