Interpello n. 7 del 24/10/2109 sul Medico Competente della Polizia di Stato: nessuna deroga alla normativa vigente

E’ stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro l’interpello in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro n.7 del 24 ottobre 2019, avente per oggetto: Medico Competente della Polizia di Stato – Distanza dai luoghi di lavoro assegnati. Medico competente della Polizia di Stato – Iscrizione nella sezione d – bis dell’elenco dei medici competenti del Ministero della salute e aggiornamento .

La nota prende spunto dall’istanza formulata dal CONSAP (Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia) in merito alla legittimità della riconferma della nomina di un MC della Polizia di Stato che, trasferito in altra Regione, continuava a esercitare la sua funzione a distanza dal luogo di destinazione e tenuto conto che nella provincia vi erano altri medici della Polizia di Stato che svolgevano lo stesso incarico. La confederazione sindacale richiedeva inoltre che, considerato che  nell’Elenco dei Medici Competenti istituito presso il Ministero della Salute e consultabile via web è presente una sezione dedicata appositamente ai medici delle Forze Armate e delle Forze di Polizia (ex art. 38 comma 1 lett. d-bis del D.L.gs. 81/08 e s.m.i.), se i Medici della Polizia di Stato, per poter iniziare e svolgere l’attività di medico compente, hanno l’obbligo di inviare al Ministero della Salute la prevista autodichiarazione al Ministero della Salute e se hanno l’obbligo di effettuare l’aggiornamento professionale e acquisire i crediti formativi ECM come indicato dalla normativa, alla stregua degli altri medici competenti che non fanno parte delle Forze Armate.

Dopo una breve dissertazione, tesa a richiamare la normativa in materia (articoli del D.Lgs. 81/08 e circolari del Ministero della Salute e della FNOMCeO), la Commissione per gli Interpelli ha così concluso: “… questa Commissione sulla base di un’interpretazione letterale del richiamato articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, ritiene che tale norma si riferisca in maniera generalizzata a tutti coloro che svolgono le funzioni di medico competente, non evincendosi alcuna esenzione, per i Medici Competenti della Polizia di Stato, dal partecipare al programma di educazione continua in medicina”.

In altri termini, i Medici Competenti della Polizia di Stato e delle Forze Armate sono soggetti agli stessi obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per questa categoria professionale, nessuno escluso.

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