E’ stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto legge per il potenziamento del SSN. Qui di seguito una sintesi pubblicata su quotidianosanità del 10/3/2020
Art. 1 (Misure straordinarie per l’assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario)
Si prevede la possibilità di procedere al reclutamento di professionisti sanitari (anche dei medici specializzandi iscritti all’ultimo e penultimo anno), con incarichi di lavoro autonomo, anche co.co.co, della durata massima di 6 mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza. Inoltre, verificata l’impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, le aziende possono fino al 31 luglio 2020 conferire incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a personale medico e a personale infermieristico, collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo
Art. 2 (Misure urgenti per l’accesso del personale sanitario e dei medici al Servizio sanitario nazionale)
Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale sanitario e ai medici in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento per l’accesso alla dirigenza medica. Inoltre, limitatamente alla sola seconda sessione dell’anno accademico 2018/2019, nelle regioni e nelle province autonome per le quali sia disposta, la sospensione delle attività di formazione superiore, l’esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche (L/SNT1), può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica si svolge, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio.
Art. 3 (Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del SSN)
Le regioni procedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale
Art. 4 (Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)
Per la durata dell’emergenza al medico iscritto al corso di formazione in medicina generale è consentita l’instaurazione di rapporto convenzionale a tempo determinato con il Ssn. Le ore di attività svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo. Inoltre i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Ssn ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza. Previsto anche che i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Ssn.
Art. 5 (Incremento delle ore della specialistica ambulatoriale)
Le aziende sanitarie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere per gli anni 2020 e 2021 ad un aumento del monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell’Accordo Collettivo Nazionale vigente, nel limite di spesa pari a 6 milioni per l’anno 2020
Art. 6 (Disposizioni urgenti in materia di volontariato)
Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo della durata emergenziale, non si applica il regime di incompatibilità.
Art. 7 (Sorveglianza sanitaria)
1. La quarantena, non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. I medesimi operatori sospendono l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.
Art. 8 (Unità speciali di continuità assistenziale)
Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l’attività assistenziale ordinaria, le regioni istituiscono, entro dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto, presso una sede di continuità assistenziale già esistente una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero.
L’unità speciale è costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta. Possono far parte dell’unità speciale: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all’ordine di competenza. L’unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, e ai medici per le attività svolte nell’ambito della stessa è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro ad ora.
Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale comunicano all’unità speciale, a seguito del triage telefonico, il nominativo e l’indirizzo dei pazienti. I medici dell’unità speciale per lo svolgimento delle specifiche attività devono essere dotati di ricettario del Ssn, di idonei dispositivi di protezione individuale e seguire tutte le procedure già all’uopo prescritte. Inoltre di prevede che il triage per i pazienti che si recano autonomamente in pronto soccorso dovrà avvenire in un ambiente diverso e separato dai locali adibiti all’accettazione del medesimo pronto soccorso, al fine di consentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo le ordinarie attività assistenziali.
Art. 9 (Assistenza a persone e alunni con disabilità)
Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni, convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con enti locali medesimi, l’assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste.
Le regioni potranno istituire, entro dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto, unità speciali atte a garantire l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizione di fragilità o di comorbilità tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni per persone con disabilità.
Art. 10 (Disposizioni per garantire l’utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia)
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la federazione dei farmacisti titolari di farmacie private nonché la federazione nazionale delle farmacie comunali, adottato, d’intesa con la Conferenza Stato Regioni, entro il 31 luglio 2020, dovranno essere definite le modalità con cui si rende disponibile sul territorio nazionale, attraverso le strutture sanitarie individuate dalle Regioni o, in via sperimentale fino all’anno 2022 mediante la rete delle Farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili che garantiscono l’ossigenoterapia. Per questa misura non vengono previsti finanziamenti aggiuntivi, ma si ricorrerà alle risorse già stanziate per la sperimentazione della farmacia dei servizi.
Art. 11 (Misure di semplificazione per l’acquisto di dispositivi medici)
Al fine di conseguire la tempestiva acquisizione dei dispositivi di protezione individuale e medicali necessari per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid–19, in relazione alle attuali condizioni di mercato, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri viene autorizzato all’apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture.
Art. 12 (Disposizioni per l’acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria)
Viene autorizzata una spesa di 185 milioni di euro per il 2020, al fine di acquistare 5.000 impianti di ventilazione assistita e i relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei ventilatori.
Art. 13 (Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario)
Al fine di impiegare il personale sanitario delle strutture pubbliche o private prioritariamente nella gestione dell’emergenza, le regioni potranno rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria.
Inoltre, agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai Ccnl di settore, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata.
Art. 14 (Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale)
Per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per garantire la protezione dall’emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del Covid-19, nonché per assicurare la diagnosi, l’assistenza e la terapia sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, nonché gli uffici del Ministero della salute, dell’Istituto Superiore di Sanità e delle strutture pubbliche e private che operano nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e tutti i soggetti deputati a monitorare e a garantire l’esecuzione delle misure disposte possono effettuare i trattamenti di dati personali, anche relativi alla salute, che risultino necessari all’espletamento delle relative funzioni nell’ambito dell’emergenza determinata dal diffondersi del Covid-19.
Art. 15 (Sanzioni amministrative)
Stabilita la chiusura da 5 a 30 giorni per pubblici esercizi e attività commerciali in caso di mancato rispetto delle misure di contenimento del virus.
Art 16 (Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano)
Le nuove disposizioni si applicheranno anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti e ove non diversamente previsto, entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio.
Art. 17 (Disposizioni finanziarie)
Viene autorizzata una spesa complessiva di 660 milioni di euro per l’anno 2020 (per il personale) al cui onere si provvede a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno.
Art 18 (Entrata in vigore)
Il presente decreto entra in vigore dal 10 marzo e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
leggi il testo del decreto