Equo compenso – Importante sentenza del TAR Marche

Importante sentenza del TAR Marche in merito a un ricorso presentato dall’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona contro l’avviso pubblicato dalla Provincia di Macerata in data 12 ottobre 2018, per l’acquisizione di candidature ai fini della nomina dell’Organo di Controllo (Sindaco Unico) della Società in house Task s.r.l.

Nell’avviso pubblico si stabiliva che la selezione, tra tutte le candidature pervenute, sarebbe avvenuta mediante sorteggio e previa allegazione, da parte dei candidati, del proprio curriculum; il medesimo avviso prevedeva, tra le condizioni contrattuali, quella secondo cui “all’Organo di Controllo (Sindaco Unico) sarà corrisposto un compenso annuo pari ad Euro 2.000,00 oltre IVA e CPA.

Il TAR, dopo approfondito esame, ha accolto il ricorso  che violerebbe la legge n. 172 del 2017, di conversione del decreto legge n. 148 del 2017, come modificata dalla legge di bilancio n. 2015 del 2017, la quale ha introdotto un apposito art. 13 bis alla legge n. 247 del 2012 (legge forense); detta disciplina è stata dettata dapprima per i soli avvocati e poi estesa, per effetto dell’art. 19 quaterdecies del decreto legge n. 148 del 2017, anche agli altri professionisti e anche nei confronti della pubblica amministrazione.

La legge n. 172/2017, di conversione del decreto fiscale e in vigore dal 6 dicembre 2017, introduce la definizione di equo compenso per i professionisti: “si considera equo il compenso […] quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto”.
L’equo compenso, inizialmente stabilito per i soli avvocati iscritti all’ordine, con la legge 172/2017 viene esteso a tutti i professionisti, inclusi quelli che non appartengono ad alcun ordine professionale.
L’equo compenso riguarda i rapporti di collaborazione professionale regolati da convenzioni che hanno ad oggetto lo svolgimento di attività in favore di imprese bancarie e assicurative e di imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole o medie imprese. Anche la Pubblica Amministrazione è tenuta a rispettare la nuova norma.

Leggi la sentenza.

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