Certificazioni Medico Sportive in tempi di COVID-19. Circolare del Ministero della Salute

DA DOTTNET DEL 01/02/2021

Il Ministero ha emanato una circolare con le istruzioni su esami e controlli da effettuare prima di rilasciare il documento

La tutela sanitaria delle attività sportive contribuisce alla tutela e promozione della salute pubblica, sia attraverso interventi di promozione dell’attività motoria rivolta a tutta la popolazione, sia attraverso le visite mediche finalizzate alla certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica. “L’infezione da Sars-COV-2 – spiega Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione presso il Ministero della Salute – può decorrere in modo asintomatico o paucisintomatico, ma può essere causa di quadri clinici molto severi ed in alcuni casi anche mortali”. Il Ministero della Salute a tal proposito ha emanato una circolare che istruisce i medici su esami e accertamenti per la certificazione.

Il documento ministeriale riguarda tutti gli atleti di qualsiasi disciplina sportiva, sintomatici più o meno gravemente sulla base della visita effettuata dal medico. Esistono numerose categorie nelle quali vanno inseriti i singoli soggetti che abbiano avuto, con o senza sintomi, un problema di salute connesso al Covid-19. Una volta accertato il quadro clinico vengono prescritti tre rilevamenti di particolare importanza: la spirometria, l’ecocardiogramma e il test ergonomico massimale, senza i quali non è possibile fruire di alcun tipo di idoneità.

Nella valutazione di atleti Covid-19 positivi guariti, pertanto, è necessario porre particolare attenzione agli apparati il cui coinvolgimento è più frequente e potenzialmente rischioso per i possibili esiti a lungo termine, attraverso la raccolta dell’anamnesi e l’esecuzione di un esame obiettivo accurato alla ricerca di segni e/o sintomi che possano essere indicativi di un possibile coinvolgimento di specifici organi e/o apparati.

Un’ulteriore attenzione va prestata ad atleti che, pur non avendo ricevuto una diagnosi certa di infezione da Sars-COV-2 mediante test molecolare, abbiano tuttavia sviluppato una sintomatologia suggestiva in un periodo compatibile con la circolazione del virus. Le seguenti raccomandazioni sono state predisposte sulla base del documento elaborato e proposto dalla Federazione Medico Sportiva Italiana.

Le raccomandazioni sono state condivise con il Dipartimento dello Sport, con il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico e con le altre società scientifiche e istituzioni del gruppo di lavoro “Tutela della salute nelle attività sportive” costituito nell’ambito del Tavolo di lavoro per la promozione dell’attività fisica e la tutela della salute nelle attività sportive istituito con D.M. 25 luglio 2019 e successiva integrazione dell’11 agosto 2020.

Considerato che l’infezione da Sars-COV-2 è una patologia recente, per la quale le evidenze scientifiche sono in continua evoluzione, è possibile che le presenti raccomandazioni richiedano successivi aggiornamenti o integrazioni.

Ma vediamo alcuni dettagli

Il medico valutatore, ai fini del primo rilascio o del rinnovo dell’idoneità sportiva ovvero nei casi di infezione da SarsCOV-2 sopraggiunta in corso di validità della certificazione, ai fini della ripresa dell’attività sportiva, dovrà distinguere gli atleti in:

A. Atleti Covid-19+ (positivi) accertati e con guarigione accertata secondo la normativa vigente, ed atleti che, pur non avendo ricevuto una diagnosi certa di infezione da Sars-COV-2 mediante test molecolare, abbiano tuttavia sviluppato, a giudizio del medico valutatore, una sintomatologia suggestiva di Sars-COV-2 (e cioè, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia) in un periodo compatibile con la circolazione del virus.

Pertanto, a giudizio del medico valutatore, gli atleti saranno suddivisi, secondo la classificazione dei National Institutes of Health (NIH) riportata anche nella Circolare del Ministero della Salute del 30/11/20 recante “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars-COV-2” in: A.1 Atleti che hanno presentato “Infezione asintomatica o presintomatica” o “Malattia lieve” e che comunque non siano ricorsi a ricovero ospedaliero e/o terapie antibiotiche, cortisoniche o epariniche a causa di infezione da Sars-COV-2; 5

A.2 Atleti che hanno presentato “Malattia moderata” o che comunque siano ricorsi a ricovero ospedaliero e/o terapie antibiotiche, cortisoniche o epariniche a causa di infezione da Sars-COV-2; A.3 Atleti che hanno presentato “Malattia severa” o “Malattia critica”.

Stadi clinici della malattia COVID-19 in base alla classificazione NIH.

B. Atleti Covid-19- (negativi) e atleti asintomatici (non testati) nel periodo della pandemia. Nel gruppo A1 si raccomanda di integrare la visita medica e gli esami strumentali e di laboratorio previsti dalle normative per la certificazione alla pratica della specifica disciplina sportiva con i seguenti approfondimenti diagnostici:

1. Test ergometrico incrementale massimale con monitoraggio elettrocardiografico (ECG) e valutazione della saturazione di O2 a riposo, durante e dopo il test;

2. Ecocardiogramma color-Doppler;

3. Esame spirometrico con determinazione di: capacità vitale forzata (FVC), volume espiratorio forzato al primo secondo (FEV-1), indice di Tiffenau, picco di flusso espiratorio e flussi a volumi intermedi, e massima ventilazione volontaria (MVV); tali esami spirometrici dovranno essere eseguiti anche per gli sport della Tabella A dell’ALL 1 del Decreto ministeriale 18 febbraio 1982 –

Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica. I summenzionati esami vanno eseguiti non prima che siano trascorsi 30 giorni dall’avvenuta guarigione da Sars-Cov2 accertata secondo la normativa vigente, o non prima comunque che siano trascorsi 30 giorni dall’avvenuta scomparsa dei sintomi per gli atleti che non hanno ricevuto una diagnosi certa di infezione da Sars-COV-2 mediante test molecolare. Acquisita l’idoneità o l’attestazione di “Ritorno all’attività”, l’atleta potrà riprendere gradualmente gli allenamenti e/o l’attività, sotto l’attento controllo del Responsabile sanitario della società sportiva. Qualora l’atleta dilettante necessiti, per motivi agonistici di livello nazionale o internazionale, di ridurre il periodo intercorrente tra l’avvenuta guarigione e la ripresa dell’attività, potrà essere adottato, su giudizio del medico valutatore, il protocollo di esami e test previsto dalla Federazione Medico Sportiva Italiana per la ripresa dell’attività sportiva degli atleti professionisti. (per consultazione https://www.fmsi.it/images/img/archivio/protocollo_FMSI_ripresa-att-sport_20200430-3.pdf)

Nel gruppo A2 si raccomanda di integrare la visita medica e gli esami strumentali e di laboratorio previsti dalle normative per la certificazione alla pratica della specifica disciplina sportiva con i seguenti approfondimenti diagnostici:

6 1. Test ergometrico incrementale massimale con monitoraggio elettrocardiografico e valutazione della saturazione di O2 a riposo, durante e dopo il test;

2. Ecocardiogramma color doppler;

3. ECG Holter 24hr inclusivo di una seduta di allenamento o di sforzo;

4. Esame spirometrico con determinazione di: capacità vitale forzata (FVC), volume espiratorio forzato al primo secondo (FEV-1), indice di Tiffenau, picco di flusso espiratorio e flussi a volumi intermedi, e massima ventilazione volontaria (MVV); tali esami spirometrici dovranno essere effettuati anche per gli sport della Tabella A dell’ALL 1 del Decreto ministeriale 18 febbraio 1982 – Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica

5. Esami ematochimici (Emocromo completo, ALT/AST, Gamma GT, Creatininemia, CPK isotipi cardiaci, Troponina, LDH, PT/PTT, INR, Elettroforesi proteica, PCR, Ferritina, Esame urine completo).

A giudizio del medico valutatore la visita medica potrà essere integrata con:

1. Diagnostica per immagini polmonare; 2. Diffusione alveolo-capillare; 3. Valutazione cardiopolmonare integrata durante test ergometrico incrementale massimale (cardiopulmonary exercise test – CPET). I summenzionati approfondimenti diagnostici vanno eseguiti non prima che siano trascorsi 30 giorni dall’avvenuta guarigione da Sars-Cov-2 accertata secondo la normativa vigente. Acquisita l’idoneità o l’attestazione di “Ritorno all’attività”, l’atleta potrà riprendere gradualmente gli allenamenti e/o l’attività, sotto l’attento controllo del Responsabile sanitario della società sportiva. Qualora l’atleta dilettante necessiti, per motivi agonistici di livello nazionale o internazionale, di ridurre il periodo intercorrente tra l’avvenuta guarigione e la ripresa dell’attività, potrà essere adottato, su giudizio del medico valutatore, il protocollo di esami e i test previsto dalla Federazione Medico Sportiva Italiana per gli atleti professionisti. (per consultazione https://www.fmsi.it/images/img/archivio/protocollo_FMSI_ripresa-att-sport_20200430-3.pdf)

Nel gruppo A3 si raccomanda di integrare la visita medica e gli esami strumentali e di laboratorio previsti dalle normative per la certificazione alla pratica della specifica disciplina sportiva con i seguenti approfondimenti diagnostici:

1. Valutazione cardiopolmonare integrata durante test ergometrico incrementale massimale (cardiopulmonary exercise test – CPET), con monitoraggio ECG e con valutazione della saturazione di O2 a riposo, durante e dopo test;

2. Ecocardiogramma color-Doppler;

3. ECG Holter 24hr, inclusivo di una seduta di allenamento o di sforzo;

4. Esame spirometrico con determinazione di FVC, FEV1 e MVV (anche per gli sport della Tabella A dell’ALL 1 del Decreto ministeriale 18 febbraio 1982 – Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica);

5. Esami ematochimici (Emocromo completo, ALT/AST, Gamma GT, Creatininemia, CPK isotipi cardiaci, Troponina, LDH, PT/PTT, INR, Elettroforesi proteica, PCR, Ferritina, Esame urine completo).

giudizio del medico valutatore la visita medica potrà essere integrata con:

1. Diagnostica per immagini polmonare;

2. Diffusione alveolo-capillare. I suddetti esami vanno eseguiti non prima comunque che siano trascorsi 30 giorni dall’avvenuta guarigione da SarsCov-2 accertata secondo la normativa vigente. Acquisita l’idoneità o l’attestazione di “Ritorno all’attività”, l’atleta 7 potrà riprendere gradualmente gli allenamenti e/o l’attività, sotto l’attento controllo del Responsabile sanitario della società sportiva.

leggi e scarica la circolare

Torna in alto