Modifica della direttiva UE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni: quali ricadute per il medico competente ?

La direttiva UE 2019/130 del 16 gennaio 2019 – pubblicata sulla G.U.C.E. n. 30 del 31 gennaio 2019, n. 30 – ha modificato la precedente direttiva 2004/37/CE. Nel nuovo testo, in particolare, è stato modificato l’Allegato I, relativo a “Elenco di sostanze, preparati e procedimenti” (corrispondente, in sostanza, all’attuale Allegato XLII del D.Lgs. 81/08), cui sono state aggiunte le seguenti attività: – lavori comportanti penetrazione cutanea di oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore; – lavori comportanti esposizione alle emissioni di gas di scarico di motori diesel. Inoltre viene cambiato anche l’Allegato III, intitolato “Valori limite di esposizione professionale” (in relazione all’attuale Allegato XLIII del D. Lgs. 81/08); oltre a quanto previsto in precedenza vengono aggiunti altri diciannove nuovi agenti fra miscele, emissioni e composti classificati come cancerogeni e/o mutageni. L’elenco completo indicato nell’Allegato III è il seguente:

– Polveri di legno duroComposti di cromo esavalente definiti cancerogeni ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i);

-Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i)-

-Polvere di silice cristallina respirabile;

– Benzene;

– Cloruro di vinile monomero;

– Ossido di etilene;

– 1,2 Epossipropano;

– Tricloroetilene;

-Acrilammide

– 2 Nitropropano;

– orto-Toluidina;

– 4,4’ Metilendianilina;

– Epicloridrina;

– Etilene dibromuro;

– 1,3-Butadiene;

– Etilene dicloruro;

– Idrazina;

– Bromoetilene;

– Emissioni di gas di scarico dei motori diesel;

– Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene ai sensi della presente direttiva;

– Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’intero del motore.

Per tutti questi agenti, a eccezione degli ultimi due, sono indicati i “valori limite” da non superare nei vari ambienti di lavoro. Per quanto riguarda tali indicazioni, il punto 1,3 della Direttiva recita: “Conformemente alle raccomandazioni dello SCOEL e del CCSS, ove disponibili, i valori limite di esposizione per via inalatoria sono stabiliti in funzione di un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di lunga durata) e, per alcuni agenti cancerogeni o mutageni, di periodi di riferimento più brevi, in genere di quindici minuti, media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di breve durata) al fine di limitare, per quanto possibile, gli effetti derivanti da un’esposizione di breve durata …”. Inoltre, specificamente per le emissioni dei gas di scarico dei motori diesel (punto 1,7) viene fatto presente che “potrebbe essere difficile, in taluni settori, raggiungere in tempi rapidi un valore limite di 0,05 mg/m3 misurato sotto forma di carbonio elementare. In aggiunta al periodo di recepimento, dovrebbe pertanto essere introdotto un periodo transitorio di due anni prima che si applichi il valore limite. Tuttavia, per i settori delle attività minerarie sotterranee e della costruzione di gallerie, in aggiunta al periodo di recepimento, dovrebbe essere introdotto un periodo transitorio di cinque anni prima che si applichi il valore limite”. La Direttiva precisa che gli Stati membri della UE devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi entro il termine di due anni dalla data della sua entrata in vigore (ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla GUCE), per cui formalmente la normativa non è ancora valida in Italia, in attesa del suo recepimento da parte del Parlamento. Si tratta, tuttavia, di modifiche non certo marginali che riguardano molte mansioni e attività finora non considerate nel novero delle esposizione ad agenti mutageni e/o cancerogeni; basti pensare alla silice, alle fibre ceramiche, all’ossido di etilene, agli olii minerali dei motori a combustione interna, ai gas di scarico dei motori diesel solo per citare alcuni fra gli agenti annoverati nei nuovi elenchi. Si ripropone, quindi, la questione fondamentale della corretta valutazione del rischio nei vari ambienti di lavoro, ai fini di quantificare con la maggiore esattezza possibile la esposizione reale dei lavoratori potenzialmente coinvolti e il rischio cui sono effettivamente soggetti. In altri termini, rimanere al di sotto dei valori limite qualifica le relative attività/mansioni specifiche come “non esposte” ? In realtà non esiste una risposta univoca a tale quesito, per cui si tratta di iniziare un dibattito e un approfondimento che potrebbe degnamente riempire il biennio che ci separa dal recepimento della direttiva, dialogando proficuamente con le istituzioni e gli Organi di Vigilanza per giungere a soluzioni condivise da mettere in campo, ciascuno per la sua parte, per la più efficace tutela della salute di tutti i lavoratori. (in allegato il testo completo della Direttiva)

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