Da doctor news del 19/4/2016.
Il medico di famiglia associato non paga l’Irap. Lo afferma una sentenza della Corte di Cassazione. E stavolta non è frutto solo di una sezione, ma delle Sezioni Unite investite con ordinanza. La sentenza 7291 depositata la scorsa settimana stabilisce che la medicina di gruppo dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale non comporta mai la presenza di autonoma organizzazione, presupposto per l’Irap. L’impiego di collaboratori ed infermieri previsto dall’accordo nazionale dei Mmg infatti non caratterizza autonoma organizzazione ma garantisce un servizio per il pubblico. Dal 2006 ad oggi, progressivamente, dopo aver distinto la medicina generale convenzionata da altre situazioni che configurano autonoma organizzazione, le sentenze della Suprema Corte hanno accettato che la convenzione giustifichi l’uso di personale e strumenti senza configurare libera professione pura. Di solito però rispondevano a una risposta per volta. Ad esempio la 11919/2014 evitava l’Irap al medico organizzato senza dipendente; la 26991 dello stesso anno affermava che la presenza del dipendente (part-time) non basta a provare che il medico va assoggettato all’imposta. Ora si parla di medicine di gruppo con dipendente. «La sentenza 7291 porta avanti contenuti importantissimi e si può dire decisiva per la medicina generale italiana – commenta Carmine Scavone, della Commissione Fisco Fimmg – in sostanza, per i medici che operano in medicina di gruppo unici destinatari della sentenza, non si può presumere l’esistenza di autonoma organizzazione» (tale presupposto invece vale per le forme societarie tra medici, oggetto di un’altra recente sentenza della Cassazione, la 7371/2016 ndr)». «Per le sezioni unite, nei riguardi della medicina di gruppo, attesa l’impossibilità di applicazione sic et simpliciter dell’Irap, restano validi i “vecchi” criteri per determinare il presupposto impositivo», ribadisce Dario Festa, esperto della Commissione Fisco Fimmg. «Particolare di assoluto rilievo: l’infermiera e la segretaria, essendo previste dalla Convenzione con il Ssn, rientrano fra i requisiti di “minimalità” che determinano l’esclusione dall’Irap della medicina di gruppo».