Medici Competenti ed ECM, è tempo di autocertificazione..

La comunicazione del possesso dei titoli e requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento dell’attività di “medico competente” ai fini dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei Medici Competentirappresenta un obbligo sancito dalla legge (art. 38 del D.Lgs. 81/2008, D.M. 04.03.2009, D.M. 26.11.2015, note esplicative e circolari ministeriali e della FNOMCeO) e, sebbene l’elenco abbia funzione riepilogativa e non abilitativa come chiarito dal Ministero, l’eventuale motivata esclusione impedisce il legittimo svolgimento delle funzioni di medico competente. Come disposto dall’art. 38 del citato D.Lgs. 81/08, per i medici competenti i crediti ECM vanno acquisiti per almeno il 70% nella disciplina “Medicina del Lavoro e Sicurezza negli ambienti di lavoro” per un totale indicativo di 105 crediti, in relazione al debito formativo standard di 150 crediti. Tale valore può, però, essere inferiore in relazione a esoneri, esenzioni e altre riduzioni. In particolare, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina (CNFC) ha stabilito per il triennio 2017-2019 per tutti i medici una detrazione di 15 crediti se si erano conseguiti fino a 120 crediti nel triennio precedente e di 30 crediti nel caso del conseguimento dei 150 crediti programmati; in altri termini, chi aveva raggiunto nel triennio 2014-2016 il totale di 150 crediti partiva già da un debito formativo di soli 120 crediti, pari a 150 meno 30 di riduzione. Inoltre, per l’attuale triennio, è stata riconosciuta a medici e odontoiatri iscritti alla FNOMCeO una ulteriore riduzione di 30 crediti, che scaturisce dal dossier formativo di gruppo della stessa Federazione. Per il controllo e la verifica della propria situazione personale si consiglia di accedere alla sezione “Partecipazioni ECM” del sito web Co.Ge.A.P.S., ente preposto alla certificazione ECM (www.cogeaps.it). Allo stesso portale possono essere comunicate eventuali inesattezze nel computo dei crediti, con le modalità indicate nel sito, tenendo conto che comunque i crediti ECM regolarmente acquisiti nel triennio, anche se non correttamente riportati nella banca dati, rimangono del tutto validi e quindi si può procedere serenamente alla comunicazione ministeriale prevista.

Per il triennio formativo ECM 2017-2019, in conseguenza della recente delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) del 18/12/2019 che consente il conseguimento dei crediti del triennio ancora per tutto l’anno 2020 per eventi con “data fine evento” al 31/12/2020, l’autocertificazione può essere inviata a mezzo PEC dal 1° gennaio 2020 fino al 31 gennaio 2021. Si allega, al riguardo, un modello in formato Ms-Word, utilizzabile per la comunicazione all’ufficio II del Ministero della Salute, che si suggerisce inviare in copia p.c. anche al proprio Ordine provinciale di appartenenza. Si consiglia che il testo del modulo venga trascritto su carta intestata del professionista, con timbro e firma autografa o apponendo al file la propria firma digitale.

Si confida che la maggioranza dei medici competenti abbia conseguito e addirittura, in molti casi, superato il numero minimo di crediti ECM previsto dalla normativa in relazione al debito formativo di ciascuno per cui, anche al fine di evitare possibili confusioni ed errori nel relativo computo, si invita a inviare l’autocertificazione per il triennio formativo 2017-2019 all’inizio dell’anno 2020. Chi dovesse ancora acquisire qualche credito residuo potrà inviare la comunicazione nel corso dell’anno, preferibilmente a conseguimento avvenuto e senza attendere la data ultima. Resta inteso che i crediti conseguiti nell’anno 2020 e “riportati” per il triennio formativo precedente non saranno validi per il nuovo triennio 2020-2022, per il quale la CNFC ha già deliberato l’identico obbligo formativo standard complessivodi 150 crediti, fatte salve eventuali esenzioni, esoneri e altre riduzioni come già richiamato in precedenza.

in allegato il modello di autocertificazione

Torna in alto