
Il Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e immediatamente entrato
in vigore, si propone di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con
misure urgenti anche in materia di protezione civile. Tra le novità più significative, l’articolo 17
interviene direttamente sulla sorveglianza sanitaria apportando alcune modifiche che avranno un
notevole impatto anche sull’attività professionale del medico competente.
Desta qualche perplessità il metodo con il quale le nuove disposizioni, pur in larga parte condivisibili,
sono state introdotte in quanto nessuna delle misure contenute nel decreto è stata oggetto di
confronto – o anche solo di informazione preventiva – ai tavoli ministeriali con le società scientifiche
e le associazioni nazionali rappresentative dei medici competenti, una modalità che poteva essere
evitata considerando il ruolo cruciale che tali professionisti svolgono quotidianamente nell’ambito
della tutela e promozione della salute dei lavoratori. Tale mancata concertazione non solo mina il
principio di partecipazione ma rischia di compromettere l’efficacia delle misure stesse, che
potrebbero incontrare resistenze applicative o generare conflitti interpretativi e contenziosi con i
datori di lavoro e con gli stessi lavoratori; in un settore delicato come quello della medicina del
lavoro, il dialogo tra istituzioni e professionisti non rappresenta un optional ma costituisce una
necessità.
Pur riconoscendo il notevole impegno profuso dal Governo e, in particolare, dai Ministeri della
Salute e del Lavoro per rafforzare la Prevenzione e la Sicurezza in tutti i luoghi di lavoro del nostro
Paese, si ritiene che alcuni contenuti dell’articolo 17 del D.L. 159/2025 siano meritevoli di necessarie
precisazioni ed emendamenti, come peraltro già rappresentato anche dalla società scientifica di
Medicina del Lavoro (SIML) e dalla relativa associazione tecnico-professionale (ANMA) in documenti
pubblicati sui rispettivi siti e diffusi nei giorni scorsi.
Si ribadisce, infine, la necessità di proseguire nel confronto istituzionale con le rappresentanze dei
medici del lavoro e dei medici competenti, onde ottenere piena garanzia che nuove regole e
normative introdotte nel settore siano non solo concretamente applicabili ma, soprattutto,
condivise e realmente efficaci.
In allegato si rimettono le modifiche e gli emendamenti proposti al decreto nel corso dell’iter
parlamentare di conversione in legge.
Roma, 9 dicembre 2025
Il Coordinatore Nazionale Co.Si.P.S.
Dott. Ernesto M. Ramistell
| ART. 19 (Sorveglianza sanitaria e promozione della salute) Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 20, comma 2, lettera i), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che devono essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva»; | nessuna modifica |
| b) all’articolo 25, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) fornisce informazioni ai lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l’adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA), informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalità e utilità, anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal Ministero della salute;». | nessuna modifica |
| c) all’articolo 39, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i requisiti delle strutture di cui al comma 2, lettera a).»; | c) all’articolo 39, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle società scientifiche e associazioni nazionali di Medicina del Lavoro e dei medici competenti1 sono definiti i requisiti delle strutture di cui al comma 2, lettera a).»; |
- La richiesta nasce dalla constatazione che la normativa in materia di tutela della salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro può talora prevedere atti formali per garantire standard e conformità,
ma quando elaborate senza il contributo attivo delle società scientifiche e delle associazioni dei
professionisti che operano quotidianamente sul campo rischiano di trasformarsi in regole astratte,
difficili da applicare e in definitiva inefficaci. Le società scientifiche e le associazioni del settore,
basandosi sull’attività sul campo e sulla conoscenza diretta delle criticità, rappresentano un
patrimonio di sapere che dovrebbe sempre essere integrato nell’iter di produzione ed elaborazione
legislativa. A tale proposito il tavolo tecnico già istituito presso il Ministero del Lavoro ha dimostrato
che tale collaborazione è possibile e proficua e che quando le istituzioni e le competenze tecnicoprofessionali si incontrano attivamente diviene più efficiente ed efficace la possibilità di prevenire i
rischi e tutelare e promuovere benessere sul posto di lavoro.
| d) all’articolo 41: 1) al comma 2, dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente: «e-quater) visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e dell’articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all’assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive.»; | d) all’articolo 18: 1) al comma 1, dopo la lettera bb) è aggiunta la seguente: cc) in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, per le mansioni e attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e dell’articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all’assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive, inviare il lavoratore al medico competente – qualora disponibile o al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.2 |
2) La novità introdotta risponde alla sentita esigenza di garantire maggiore tempestività per l’esame
di situazioni che possono verificarsi nella pratica lavorativa quotidiana, collocando però tale obbligo
nell’ambito della sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, che in realtà ha altri scopi
e obiettivi. Si propone, pertanto, di spostare detta previsione dall’articolo 41 (sorveglianza sanitaria)
all’articolo 18 (obblighi del datore di lavoro), introducendo una nuova lettera cc). L’articolo 41
disciplina le visite mediche programmate (o straordinarie) per stabilire l’idoneità alla mansione
specifica mentre l’articolo 18 è più coerente per regolare gli obblighi di intervento del datore in
situazioni di emergenza o ragionevole sospetto nei confronti di un dipendente della sua unità
produttiva.
La modifica stabilisce che, in presenza del fondato sospetto di assunzione di alcol o di sostanze
psicotrope o stupefacenti il datore di lavoro debba inviare il lavoratore al medico competente – se
disponibile – o al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente. In tal modo si
raggiungerebbe la chiarezza delle responsabilità, esplicitando che l’obbligo di attivare la procedura
ricade sul datore di lavoro (o sui suoi delegati), evitando ambiguità interpretative garantendo al
tempo stesso l’immediata operatività della procedura da attivare in quanto non sempre il medico
competente può essere presente in loco o reperibile nell’immediato o in tempi ragionevoli. La
possibilità di rivolgersi al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL garantisce continuità e tempestività
nell’accertamento e allo stesso tempo il coinvolgimento dell’ente pubblico rafforza la trasparenza
dell’operato del datore di lavoro, riducendo il rischio di possibili conflitti e contenziosi successivi,
legati alla contestazione dell’attivazione del nuovo iter procedurale.
| e) All’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Gli organismi paritetici possono adottare iniziative finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 da parte delle imprese fino a 10 addetti e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità, mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali, anche nell’ottica di potenziamento multidisciplinare della medicina del territorio, ovvero mediante convenzione con medici competenti. La convenzione può prevedere l’uso da parte delle aziende sanitarie locali dei proventi delle sanzioni di cui all’articolo 13, comma 6.». | e) All’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Gli organismi paritetici, in collaborazione con le società scientifiche e associazioni nazionali di Medicina del Lavoro e dei medici competenti3, possono adottare iniziative finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 da parte delle imprese fino a 10 addetti e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità, mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali, anche nell’ottica di potenziamento multidisciplinare della medicina del territorio, ovvero mediante convenzione con medici competenti. La convenzione può prevedere l’uso da parte delle aziende sanitarie locali dei proventi delle sanzioni di cui all’articolo 13, comma 6.». |
| Nell’ambito della contrattazione collettiva, a valere sulle risorse allo scopo destinate, possono essere introdotte misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute nei luoghi di lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l’orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale. | nessuna modifica |
| Al fine di rafforzare le misure di prevenzione in tema di promozione della salute nei luoghi di lavoro, può essere riconosciuta alle aziende che realizzano programmi strutturati di prevenzione ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e in coerenza con gli obiettivi fissati dal piano nazionale della prevenzione una quota parte delle riduzioni del tasso medio per prevenzione di cui all’articolo 23 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2019, adottato in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 | nessuna modifica |
3) vedi nota 1
