La recente comunicazione della Direzione Generale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) del 23/02/2026, avente per oggetto il DL n. 159/25 (convertito con L. 198/25), relativamente all’art. 17 del decreto che introduce, nell’ambito della sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente ai sensi dell’art. 41, comma 2 del D.lgs. 81/2008, l’ulteriore lettera e-quater) con la disposizione di una nuova visita in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze conclude affermando che al fine di una corretta applicazione della disposizione, si ritiene necessario attendere la conclusione dell’Accordo Stato-Regioni, concernente la ridefinizione delle “condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza”, previsto entro il 31 dicembre 2026 ai sensi dell’art. 41, comma 4-bis, che potrà precisare le modalità e le condizioni inerenti allo svolgimento di tale visita.
Tuttavia la suddetta lettera e-quater configura una fattispecie distinta rispetto agli accertamenti di tossicodipendenza e tossicodipendenza disciplinati dall’art. 41, comma 4‑bis, prevendo di sottoporre il lavoratore a una visita medica immediata (“prima o durante il turno”) in presenza di un ragionevole motivo per verificare che non si trovi sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti/psicotrope, con finalità esclusivamente di controllo della opportunità di continuare a svolgere attività lavorative a elevato rischio infortunistico in quel momento. Detta prestazione, cioè, riguarda uno stato transitorio di alterazione sul luogo di lavoro, non la condizione clinica di dipendenza ed è finalizzata alla tutela immediata della sicurezza nei confronti di terzi, oltre che dello stesso lavoratore.
L’Accordo Stato‑Regioni previsto dall’art. 41, comma 4‑bis, invece, ha un oggetto normativo diversamente definito e, cioè, quello di stabilire “condizioni e modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcoldipendenza” attraverso accertamenti diagnostici volti a verificare la presenza di una condizione patologica (dipendenza), programmati mediante protocolli clinici e percorsi di conferma e presa in carico (che non coinvolgono solo il medico competente) e che, soprattutto, risultano estranei alla valutazione dello stato di alterazione acuta, presumibilmente temporanea e transitoria, sul luogo di lavoro e nel corso dell’orario di lavoro. Di conseguenza, si manifesta perplessità sul ritenere che il citato accordo Stato‑Regioni, in corso di definizione, possa disciplinare le modalità operative di questa nuova visita ex lettera e‑quater), comma 2, art. 41 in quanto riferita a diverso istituto giuridico e sanitario. Eventuali indicazioni dell’Accordo Stato‑Regioni potranno riguardare, presumibilmente, una più puntuale individuazione delle mansioni a rischio e nuovi accertamenti in materia di ‘dipendenza’, senza poter intervenire sulla nuova prestazione richiesta ai MC.
In ogni caso, nel frattempo, appare evidente che la nuova disposizione della “visita per ragionevole motivo”, dal punto di vista giuridico, risulti normativamente vigente e che sia necessario che le aziende e i medici competenti debbano essere in grado di applicarla, nei limiti del possibile, con adeguate modalità e procedure, in attesa di una necessaria e non rinviabile modifica legislativa. A tale proposito invitiamo tutti i Medici Competenti a diffidare di alcuni commenti e interpretazioni che circolano sul web, non del tutto consone allo spirito della legge (in qualche caso fantasiose, se non fuorvianti). Pertanto, sulla pagina dell’Area MC del sito web CoSiPS sono state pubblicate la ‘scheda operativa’ e il ‘modulo di segnalazione’ predisposti dopo un serrato confronto interno, che mettiamo a disposizione per l’applicazione da parte dei colleghi interessati ( https://cosips.it/medici-competenti-old/contratti-norme-mc/ ), in attesa di ulteriori e adeguate disposizioni normative a livello istituzionale.

