Alcune note sul “contratto” dei Medici Competenti libero-professionisti

Lo scorso 26 novembre 2020 si è svolto il programmato incontro on-line sul tema: “Il contratto del Medico Competente”, organizzato a cura dell’Area MC del sindacato nazionale CoSiPS. L’evento ha riscosso grande partecipazione tra i medici interessati in tutta Italia, in considerazione dell’importanza del tema trattato e della competenza del relatore e del moderatore dell’evento.

Nel corso del seminario l’avvocato Antonio Porpora ha illustrato i principi giuridici e gli strumenti necessari per stipulare idonei contratti di collaborazione con i vari datori di lavoro o le “società di servizi” a loro volta titolari del rapporto contrattuale con l’azienda al fine di scongiurare eventuali – e sgradevoli – contenziosi nel caso di risoluzioni anticipate del rapporto, talora conflittuali, per i più svariati motivi, oltre che per la determinazione delle prestazioni da rendere e le relative adeguate remunerazioni. A tale proposito, preliminarmente, si è convenuto sulla impossibilità di definire un contratto rigido valido in tutti i casi, essendo estremamente variabili le situazioni in cui i medici competenti si trovano a svolgere la loro attività professionale quotidiana nelle piccole e medie aziende, microimprese, sedi locali di grandi aziende italiane multinazionali, in collaborazione con società di servizi o strutture sanitarie di Medicina del Lavoro, quali medici coordinatori o medici coordinati etc. Il relatore si è, quindi, soffermato sulla necessità della stipula di unadeguato “contratto” con il datore di lavoro e/o la società di servizi, sulle sue caratteristiche principali e – soprattutto – sul contenuto dello stesso e sulle clausole più importanti da tenere presente e in particolare:

– il rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali (c.d.  privacy) con l’attribuzione della qualifica di co-titolare del trattamento dei dati sensibili o di responsabile esterno del trattamento, a seconda i casi;  

– la definizione della durata dell’incarico, in genere annuale, rinnovabile o meno;

– le corrette modalità di rinuncia dell’incarico da parte del medico competente e/o di revoca dell’incarico da parte del datore di lavoro o della società di servizi;

– la necessità di determinazione degli importi e modalità di fatturazione con chiara individuazione della tempistica dei pagamenti;

– la particolare rilevanza nella sottoscrizione o meno di eventuali clausole di “non concorrenza” o “esclusività del rapporto” per i medici competenti libero-professionisti che svolgono attività di collaborazione con società di servizi e/o di Medicina del Lavoro;

– la necessità di precisa indicazione del luogo di tenuta delle cartelle sanitarie e di rischio (di natura cartacea o, soprattutto, informatizzata), nonché delle prestazioni del Medico Competente e della loro remunerazione;

– la individuazione della migliore condotta da tenere da parte del medico competente nei confronti dei datori di lavoro delle ditte seguite nel caso di contenziosi non sanabili con la società di servizi.

Successivamente il legale si è intrattenuto sull’obbligo delle polizze professionali e sulla tutela che ne scaturisce, soffermandosi sulle varie possibilità e sulle caratteristiche delle polizze offerte dalle diverse compagnie assicuratrici.

Il dott. Pino Di Loreto, intervenuto subito dopo, ha sottolineato alcuni passaggi relativi alle  conflittualità segnalate da molti medici competenti, che possono essere superate stabilendo sin dall’inizio regole chiare tra le parti interessate, cioè la stipula di un contratto di collaborazione/lavoro che stabilisca diritti e doveri dei contraenti, nonché alla rilevanza della tutela della privacy nello svolgimento dell’attività professionale del medico competente e ha fatto presente la sua esperienza in merito ai contratti più adeguati atti a instaurare un corretto regime di collaborazione tra medico competente e società di servizi, specialmente nel caso delle piccole e piccolissime imprese.    

Nel corso del dibattito seguente, in risposta alle domande poste dai partecipanti alla riunione on-line, è stata chiarita la differenza tra contratto e lettera di nomina del medico competente, tra nomina-incarico e contratto e sulle eventuali “clausole vessatorie” da evitare di sottoscrivere.

A conclusione dell’evento, non essendo possibile per quanto detto prima proporre un modello di contratto standard dei medici competenti valido erga omnes, è stato assicurato a tutti gli iscritti del sindacato il sostegno della segreteria nazionale – con il supporto dello Studio Legale Porpora – nel definire eventuali contratti per i rapporti di lavoro, attuali o pregressi, da modificare e integrare rispetto al documento programmatico o di linea guida comunque predisposto dal medesimo Studio nell’interesse di Cosips e dei suoi iscritti, a seconda della tipologia e delle caratteristiche delle imprese e delle scelte compiute da parte di ciascun medico competente. Tale sostegno può riguardare sia lo specifico adeguamento della formula contrattuale pubblicata, che la revisione – in tale prospettiva – dell’eventuale contratto proposto dal datore di lavoro o dalla società di servizi e prima di sottoscriverlo il medico competente può avvalersi della consulenza dello studio legale, mentre se è lo stesso medico competente a volerlo stipulare potrebbe chiedere allo studio convenzionato di redigere un testo adeguato e corretto al caso in questione, definendo i termini della consulenza secondo le tariffe convenzionate con Cosips.

Roma, 16 gennaio 2021

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