I liberi professionisti che sono costretti a sospendere l’attività professionale a causa di una malattia o di infortunio che ha prodotto una inabilità temporanea e assoluta a causa di una malattia o di un infortunio per un periodo superiore a 30 giorni continuativi, hanno diritto a un’indennità. In caso di gravidanza a rischio è prevista una tutela specifica. Requisiti Possono chiedere l’indennità gli iscritti che:
• hanno tre anni solari (1°gennaio-31 dicembre) di iscrizione e contribuzione alla gestione Quota B del Fondo di previdenza generale, di cui uno nell’anno che precede la malattia o l’infortunio;
• sono in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi al Fondo di previdenza generale;
• sono diventati inabili in modo temporaneo e assoluto a causa di una malattia o di un infortunio per un periodo superiore a 30 giorni continuativi;
• hanno sospeso tutte le attività professionali (come liberi professionisti, convenzionati, dipendenti);
• non hanno compiuto 68 anni di età; • non sono pensionati della gestione Quota B;
• non hanno presentato domanda di pensione per inabilità assoluta e permanente;
• non hanno diritto per lo stesso periodo all’indennità di maternità secondo il Decreto legislativo 151/2001;
• non hanno diritto per lo stesso periodo all’indennità di gravidanza a rischio.
Decorrenza L’indennità spetta a partire dal 31° giorno dalla data dell’infortunio o della malattia per un periodo massimo di 24 mesi (anche non continuativi nell’arco degli ultimi 48 mesi). Indennità Per i liberi professionisti che versano con l’aliquota piena il sussidio è pari all’80 per cento del reddito dichiarato ai fini della Quota B fino a un massimo di 167 euro al giorno (l’importo è annualmente indicizzato). Per gli iscritti che versano con l’aliquota ridotta il sussidio viene rideterminato tenendo conto della percentuale versata. Casi particolari Lavoro come dipendente (o convenzionato), ma verso anche i contributi alla Quota B per la libera professione. Ho diritto all’indennità di malattia dell’Enpam? Sì. L’importo del sussidio viene determinato tenendo conto dell’aliquota versata sul reddito dichiarato ai fini della Quota B. Nel caso di importi inferiori a 40 centesimi al giorno, l’indennità non viene pagata. Posso essere esonerato dal versamento dei contributi di Quota A? Sì, ma solo se l’attività professionale viene sospesa per più di 6 mesi continuativi. La domanda d’indennità esonera dal pagamento del contributo per la Quota A (Fondo di previdenza generale). Per avere diritto all’esonero, però, la domanda per l’indennità di inabilità va presentata durante il periodo di sospensione dell’attività professionale. Contatti SAT – Servizio Accoglienza Telefonica tel. 06 4829 4829 – fax 06 4829 4444 – email sat@enpam.it (nei fax e nelle email indicare sempre i recapiti telefonici) orari: dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00 e dalle 14.30 alle 17.00 venerdì ore 9,00-13,00 Per incontrare di persona i funzionari: Ufficio accoglienza e relazioni con il pubblico Piazza Vittorio Emanuele II, n. 78 – Roma orari: lunedì – giovedì: 9,00-13,00; 14,30-17,00; venerdì: 9,00-13,00 .
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